Art. 15.
(Disciplina delle attività autorizzate).

      1. Oltre a quanto già previsto dalla presente legge e dalla ulteriore legislazione vigente in materia, i titolari della licenza e i loro institori sono tenuti a:

          a) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni dei luoghi e dei beni vigilati o custoditi, nonché con gli elementi essenziali delle relazioni di servizio degli agenti di sicurezza impiegati;

          b) comunicare all'ufficio per la sicurezza privata l'elenco completo degli agenti di sicurezza alle proprie dipendenze e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;

          c) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;

          d) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblici nella provincia;

          e) assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;

 

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          f) prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

      2. Gli uffici per la sicurezza privata verificano che gli istituti privati di vigilanza assolvano costantemente a tutti i loro obblighi. Possono altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la regolarità degli adempimenti retributivi previsti dai contratti collettivi per gli agenti di sicurezza personale e dalle norme previdenziali ed assicurative, nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza in materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica.
      3. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
      4. L'attività tecnico-operativa degli istituti di cui alla presente legge e il servizio degli agenti di sicurezza sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:

          a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblici;

          b) di far effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto autorizzato e nei luoghi in cui il servizio è svolto;

          c) di sospendere cautelarmente dal servizio gli agenti di sicurezza, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;

          d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto e degli agenti di sicurezza disciplinati dalla presente legge.

 

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      5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli uffici per la sicurezza privata e può avvalersi, per specifiche attività inerenti ai compiti di istituto, di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia.
      6. Gli uffici per la sicurezza privata curano la tenuta della banca dati degli istituti di vigilanza, con il dettaglio delle persone di cui all'articolo 13, comma 3, delle attività autorizzate e dei beni strumentali utilizzati per l'attività di vigilanza. Copia della banca dati e di ogni suo aggiornamento sono trasmessi periodicamente alla commissione, secondo modalità indicate dalla medesima commissione agli uffici per la sicurezza privata.